E' in Gazzetta Ufficiale il Regolamento del Ministero dei Trasporti che disciplina il trasporto e il soccorso degli animali in stato di necessità. A distanza di due anni dalla loro emanazione, le innovazioni del Codice della Strada in caso di incidenti che coinvolgano animali, trovano "piena e concreta applicazione". Entrata in vigore: il 27 dicembre.
Se si investe un animale ora è obbligatorio soccorrerlo. Dal 27 dicembre entra in vigore il decreto attuativo del ministero dei Trasporti. Il provvedimento sancisce definitivamente quanto già stabilito dal Codice della strada nell'estate 2010 col quale si era stabilito l'obbligo di fermarsi in caso di incidente con un animale. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289, prende atto del cambiamento del comune sentire sul dovere di prestare soccorso anche agli animali. Il decreto ministeriale fissa, fra l'altro, le caratteristiche dei mezzi di trasporto degli animali in caso di necessità.
Il provvedimento è il Decreto 9 ottobre 2012, n. 217 ("Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12-12-2012. Da due anni, erano attese le regole per la circolazione dei mezzi di trasporto e di soccorso, le ambulanze veterinarie, e la definizione dello "stato di necessità" dell'animale vittima di incidente stradale.
Dopo il benestare del Consiglio di Stato, il Ministero dei Trasporti colma la lacuna, dando "piena e concreta applicazione" al Codice della Strada "contemperando l'esigenza di assicurare una efficace tutela del benessere animale", con il "preminente interesse, costituzionalmente tutelato, di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione stradale".
Mezzi di trasporto e soccorso – Il decreto 217/2012 si applica a quattro diverse tipologie di mezzi, diversamente regolamentate:
1. autoambulanze veterinarie destinate al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità; sono classificate come veicoli per uso speciale a norma della direttiva 2007/46/CE e devono rispondere ad una serie di caratteristiche tecniche ( Allegato 1 del Decreto) e specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto che saranno individuate con apposita linea guida del Ministero della Salute. L'uso di serene e lampeggianti è permesso "esclusivamente per l'espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti il soccorso od il trasporto di animali, i quali debbano essere trasferiti verso strutture veterinarie autorizzate sia pubbliche che private in ragione del loro stato di necessità, a condizione che il soccorso od il trasporto sia stato richiesto da parte di un medico veterinario ovvero, in caso contrario, un medico veterinario abbia successivamente accertato lo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato.
2. veicoli adibiti alle attività di protezione animale o di vigilanza zoofila, svolte da soggetti pubblici e privati, nell'adempimento di servizi urgenti di istituto; l'uso di sirene e lampeggianti è esclusivamente consentito nell'ambito di tali finalità ad enti pubblici, competenti in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero preposti alla vigilanza zoofila;
3. veicoli degli enti proprietari e concessionari delle autostrade, i quali intervengono nell'attività di recupero di animali – anche in stato di necessità- e la cui presenza possa costituire pericolo per la circolazione stradale".
4. veicoli condotti da privati quando ricorre lo "stato di necessità" dell'animale. Ad essi si applica l'articolo 156 codice della strada, il quale esenta da limitazioni d'uso della segnalazione acustica, "in caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi".
Definizione dello "stato di necessità". Le ambulanze veterinarie e i veicoli privati possono trasportare animali soccorsi dalla strada, quando l'animale è in "stato di necessità, cioè quando "presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici: a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso; c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio".
Accertamento di uso regolare di sirene e lampeggianti – Per consentire alla polizia stradale di accertare il regolare utilizzo dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, i conducenti delle ambulanze veterinarie sono tenuti ad esibire la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero, in mancanza, la certificazione relativa allo "stato di necessità" dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario. Qualora l'accertamento, non possa essere immediatamente effettuato oppure sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso in ragione di specifiche circostanze di luogo o di tempo, l'agente inviterà l'intestatario del veicolo ad esibire, entro il termine di trenta giorni, la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario. In difetto l'intestatario dell'ambulanza veterinaria sarà passibile di multa dai 389 ai 1.559 euro.
Fonte Anmvi